Nella vita di una società può accadere che il problema non sia prendere una decisione sbagliata, ma non riuscire più a prendere alcuna decisione.

Il rischio è particolarmente evidente nelle società partecipate da due soci in misura paritetica, oppure nelle quali esistono due soci o due gruppi di soci che esercitano un controllo sostanzialmente equivalente. Finché vi è condivisione degli obiettivi e delle strategie, una struttura di questo tipo può assicurare equilibrio nella gestione della società. Quando, invece, il rapporto tra i soci si deteriora e il dissenso riguarda decisioni essenziali, la stessa parità che inizialmente rappresentava una garanzia può trasformarsi in un fattore di paralisi.

È il cosiddetto deadlock, o stallo decisionale.

Lo stallo può manifestarsi in assemblea, quando non si raggiungono le maggioranze necessarie per assumere determinate deliberazioni, oppure nell’organo amministrativo, soprattutto quando anche la sua composizione riflette l’equilibrio esistente tra i soci.

Se il conflitto diventa strutturale, le conseguenze possono essere molto serie. La società può non essere più in grado di assumere decisioni strategiche e, nelle situazioni più gravi, la paralisi dell’assemblea può persino integrare una causa di scioglimento della società.

È proprio per evitare che il conflitto conduca a questo risultato che l’autonomia statutaria ha elaborato diversi meccanismi antistallo.

 

La clausola della “Russian Roulette”

Tra le soluzioni più interessanti vi è la clausola comunemente conosciuta come Russian Roulette Clause, o clausola della “roulette russa”.

Il suo funzionamento, nella formulazione più nota, è tanto semplice quanto incisivo.

Al verificarsi di una situazione di stallo prevista dallo statuto, uno dei soci può attivare la procedura indicando il prezzo al quale è disposto ad acquistare la partecipazione dell’altro.

Il socio che riceve la proposta si trova però davanti a un’alternativa: può accettare di vendere la propria partecipazione al prezzo indicato oppure, invertendo la posizione delle parti, acquistare allo stesso prezzo la partecipazione del socio che ha attivato la procedura.

Chi determina il prezzo, pertanto, non può sapere in anticipo se, alla conclusione del procedimento, sarà compratore o venditore.

Ed è proprio questa caratteristica a costituire uno degli aspetti più interessanti del meccanismo.

Un socio che indicasse un prezzo eccessivamente basso per acquistare a condizioni vantaggiose la partecipazione dell’altro correrebbe infatti il rischio di ottenere il risultato opposto: potrebbe essere lui a dover cedere la propria partecipazione proprio a quel prezzo.

Il meccanismo tende così a incentivare la formulazione di un prezzo realistico e a consentire, nello stesso tempo, una soluzione definitiva dello stallo attraverso l’uscita di uno dei soci e la concentrazione della partecipazione nelle mani dell’altro.

La legittimità di una clausola statutaria di questo tipo è stata espressamente riconosciuta dalla Massima n. 181 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, che la colloca nell’ambito delle clausole attraverso le quali lo statuto può disciplinare preventivamente situazioni destinate altrimenti a compromettere il funzionamento della società.

La Massima mette però in evidenza un aspetto fondamentale: quando la clausola è inserita nello statuto e può determinare l’uscita forzata di un socio, occorre tenere conto del principio di equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa.

Non è necessariamente indispensabile che lo statuto riproduca espressamente i criteri previsti dalla legge per determinare il valore della partecipazione in caso di recesso; la clausola, tuttavia, non può essere costruita in maniera tale da condurre necessariamente a una valorizzazione iniqua del socio costretto a uscire.

La questione non è puramente teorica. Una clausola apparentemente simmetrica può operare in modo molto diverso a seconda della situazione concreta dei soci. Il socio che dispone di maggiori risorse finanziarie, ad esempio, può trovarsi in una posizione sostanzialmente diversa rispetto al socio che, ricevuta l’offerta, deve reperire in tempi brevi la liquidità necessaria per acquistare la partecipazione dell’altro.

Per questa ragione la clausola antistallo non dovrebbe essere considerata una formula standard da inserire automaticamente nello statuto.

 

La clausola va progettata prima che sorga il conflitto

Il vero valore di una clausola antistallo risiede nella sua progettazione.

Occorre innanzitutto stabilire quando possa dirsi effettivamente verificato lo stallo. Non ogni divergenza tra soci dovrebbe essere sufficiente ad attivare un meccanismo destinato potenzialmente a determinare l’uscita definitiva di uno di essi dalla società.

Lo statuto può quindi individuare determinate decisioni considerate essenziali per la vita sociale e prevedere che soltanto il reiterato mancato raggiungimento di una decisione su tali materie consenta l’attivazione della procedura.

Altrettanto importante è disciplinare chi possa avviare il meccanismo, secondo quali modalità, entro quali termini debba essere esercitata la scelta tra acquisto e vendita e quali garanzie debbano accompagnare il pagamento del prezzo.

L’autonomia statutaria consente, peraltro, di costruire meccanismi differenti dalla Russian Roulette nella sua versione più tradizionale. La stessa Massima n. 181 riconosce ampio spazio alla determinazione dei presupposti di attivazione, delle modalità di svolgimento della procedura e anche del numero delle offerte.

Si possono quindi immaginare procedure progressive, nelle quali il trasferimento della partecipazione costituisca l’ultima soluzione dopo un tentativo di composizione del conflitto, oppure sistemi competitivi nei quali i soci possano effettuare offerte successive.

La scelta dipende dalla struttura della società, dal rapporto esistente tra i soci e, soprattutto, dagli equilibri economici che si vogliono preservare.

Sul tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22375 del 25 luglio 2023, pronunciandosi per la prima volta sulla validità di una clausola antistallo del tipo Russian Roulette contenuta in un patto parasociale.

La pronuncia ha confermato la meritevolezza del meccanismo quale strumento volto a superare una situazione di stallo societario, evidenziandone la funzione di evitare la paralisi della società attraverso una soluzione già concordata dai soci prima dell’insorgere del conflitto.

Ed è forse proprio questo l’aspetto più interessante delle clausole antistallo.

Quando il conflitto è già esploso, trovare un accordo sulle modalità per separare le strade dei soci può essere estremamente difficile. Lo statuto consente invece di stabilire le regole quando i soci sono ancora d’accordo, proprio per disciplinare il momento in cui potrebbero non esserlo più.

La clausola antistallo diventa così uno strumento di prevenzione del conflitto societario e, più in generale, di corretta progettazione della governance.

Non si tratta quindi soltanto di prevedere come uno dei soci possa uscire dalla società. Si tratta di assicurare che un’impresa possa continuare a funzionare anche quando viene meno quell’equilibrio personale e imprenditoriale sul quale era stata originariamente costruita.

In questa prospettiva, la predisposizione dello statuto assume un’importanza che va ben oltre la costituzione della società: è il momento nel quale i soci possono anticipare i possibili punti di crisi e costruire, con l’assistenza del notaio, regole adeguate alla specifica realtà imprenditoriale.