Chi possiede il 60% di una società conta necessariamente più di chi ne possiede il 40%?

La risposta più intuitiva è sì. Ma nella S.r.l. le cose possono essere più articolate.

Uno degli aspetti più interessanti di questo tipo societario è infatti la possibilità di costruire rapporti tra i soci che non siano necessariamente la semplice conseguenza della percentuale di capitale posseduta.

È un tema che diventa particolarmente importante quando nella società convivono soggetti con ruoli diversi: il fondatore che apre il capitale a un investitore, il socio che apporta competenze essenziali per l’impresa, i componenti di una famiglia imprenditoriale oppure soci che contribuiscono al progetto in maniera profondamente differente.

In queste situazioni stabilire soltanto “quante quote” spettino a ciascuno può non essere sufficiente.

Lo statuto della S.r.l. consente infatti, entro i limiti previsti dalla legge, di intervenire anche sulla distribuzione dei diritti e dei poteri all’interno della società.

 

I diritti particolari dei soci

L’articolo 2468 del codice civile consente che lo statuto attribuisca a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

La previsione è particolarmente significativa perché permette di distinguere la partecipazione al capitale dal ruolo concretamente riconosciuto al socio.

Si può pensare, ad esempio, al fondatore di un’impresa che decida di far entrare un investitore cedendo una parte rilevante della propria partecipazione, ma voglia conservare determinate prerogative nella governance della società.

Oppure al socio che abbia apportato alla società non soltanto capitale, ma competenze tecniche, relazioni commerciali o un patrimonio di conoscenze essenziale per lo sviluppo dell’impresa.

In questi casi lo statuto può diventare lo strumento attraverso il quale l’equilibrio concordato tra i soci viene tradotto in regole destinate a durare nel tempo.

I diritti particolari possono riguardare, ad esempio, la nomina di uno o più amministratori, l’assunzione della carica amministrativa o particolari prerogative relative alla distribuzione degli utili.

Il punto centrale è che capitale, partecipazione agli utili e potere all’interno della società non devono necessariamente procedere nella stessa proporzione.

 

Diritti del socio e diritti della quota: una distinzione importante

Accanto ai diritti particolari occorre però considerare un altro strumento: le categorie di quote.

I due istituti non devono essere confusi.

Il diritto particolare previsto dall’articolo 2468 c.c. è attribuito alla persona del socio. È quindi una prerogativa costruita in considerazione di quello specifico soggetto e della posizione che gli si vuole riconoscere all’interno della società.

La categoria di quote segue invece una logica differente: il diritto è collegato alla partecipazione appartenente a una determinata categoria, non alla persona che in quel momento ne è titolare.

La distinzione ha conseguenze molto concrete.

Se lo statuto attribuisce a un fondatore, personalmente, un particolare diritto relativo all’amministrazione, il centro della disciplina è quel socio.

Se invece vengono create quote appartenenti a una determinata categoria alle quali sono collegati specifici diritti, in linea di principio è il possesso di quelle quote a determinare l’attribuzione delle relative prerogative.

In termini molto semplici: nel primo caso il diritto segue la persona; nel secondo segue la quota.

Dunque, nel silenzio dello statuto si ritiene che nel caso di cessione totale di quote da parte del titolare del diritto particolare, il medesimo si estingue mentre nel caso di particolari categorie di quote i diritti ad essi collegati si trasferiscono al cessionario.

Le categorie di quote rappresentano quindi uno strumento particolarmente interessante quando si vuole costruire una disciplina destinata non tanto a proteggere uno specifico individuo, quanto a caratterizzare stabilmente una determinata partecipazione.

Occorre però una precisazione importante. La possibilità di creare vere e proprie categorie di quote nella S.r.l. non opera indistintamente per tutte le società.

La disciplina introdotta per le PMI costituite in forma di S.r.l. consente infatti di creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti consentiti dalla legge, di determinarne liberamente il contenuto. È possibile prevedere anche categorie prive del diritto di voto, con voto non proporzionale alla partecipazione oppure con diritto di voto limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di determinate condizioni.

Si tratta di una possibilità che avvicina, sotto questo profilo, la S.r.l. alla flessibilità tradizionalmente riconosciuta alle categorie di azioni della S.p.A., pur mantenendo le caratteristiche proprie del tipo societario.

 

Quando entra un investitore

È proprio nell’ingresso di un nuovo investitore che queste possibilità mostrano tutta la loro utilità.

Immaginiamo un imprenditore che abbia costruito e sviluppato la propria società e che, per finanziare una nuova fase di crescita, decida di aprire il capitale a un soggetto esterno.

L’investitore può richiedere una partecipazione significativa in cambio delle risorse apportate. Il fondatore, di conseguenza, vede ridursi la propria percentuale.

Ma ridurre la partecipazione al capitale deve necessariamente significare perdere il controllo sulle decisioni che considera essenziali?

Non necessariamente.

A seconda della struttura della società e degli obiettivi perseguiti, lo statuto può utilizzare strumenti differenti per costruire un nuovo equilibrio tra fondatore e investitore.

Al fondatore possono essere riconosciute determinate prerogative relative all’amministrazione; l’investitore può richiedere specifiche tutele rispetto alle decisioni capaci di incidere maggiormente sul valore del proprio investimento.

Nelle S.r.l. alle quali la relativa disciplina è applicabile, si può inoltre valutare la creazione di categorie di quote con diritti differenti.

Il problema, quindi, non è semplicemente stabilire chi debba avere “più potere”.

È individuare quali decisioni debbano spettare a chi e se quelle prerogative debbano essere legate alla persona del socio oppure alla partecipazione posseduta.

Un investitore finanziario, ad esempio, potrebbe non avere alcun interesse a intervenire nella gestione quotidiana dell’impresa, ma voler essere tutelato rispetto a operazioni straordinarie, aumenti di capitale o altre decisioni capaci di incidere profondamente sul proprio investimento.

Il fondatore, al contrario, potrebbe voler mantenere un ruolo centrale nella gestione industriale e commerciale della società anche dopo aver aperto il capitale.

Uno statuto ben costruito può cercare di conciliare queste esigenze.

 

Capitale e voto non devono sempre coincidere

Anche le regole relative al voto possono assumere un ruolo importante.

La Massima n. 138 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha affrontato il tema dei diritti di voto non proporzionali alla partecipazione nella S.r.l., riconoscendo un significativo spazio all’autonomia statutaria.

Possono così essere costruiti, ricorrendone i presupposti, meccanismi nei quali il peso del voto non coincide necessariamente con la percentuale di capitale posseduta.

Questo rende la S.r.l. uno strumento particolarmente flessibile.

Ma flessibilità non significa assenza di limiti.

Un diritto particolare, una categoria di quote, una maggioranza rafforzata o una diversa modulazione del voto sono strumenti differenti e non necessariamente intercambiabili. Ciascuno presenta proprie regole e produce conseguenze diverse, anche nel momento in cui la partecipazione viene trasferita o cambia la composizione della società.

Per questo la costruzione dello statuto non dovrebbe ridursi alla somma di singole clausole.

 

Uno statuto può fotografare equilibri diversi

La questione assume rilievo anche nelle società familiari.

Non è raro, ad esempio, che alcuni componenti della famiglia partecipino direttamente alla gestione dell’impresa mentre altri siano interessati principalmente al suo valore economico e alla distribuzione degli utili.

Attribuire a tutti esattamente gli stessi poteri potrebbe sembrare la soluzione più semplice e più equa, ma non necessariamente è quella più adatta alla continuità dell’impresa.

La stessa esigenza può presentarsi quando un socio industriale convive con un socio finanziario oppure quando il fondatore vuole iniziare un percorso di progressiva apertura del capitale senza rinunciare immediatamente ad alcune prerogative considerate essenziali.

In tutti questi casi emerge una caratteristica fondamentale della S.r.l.: la possibilità di costruire la società intorno alle persone, alle partecipazioni e al progetto imprenditoriale, anziché limitarsi a distribuire percentuali di capitale.

Questo non significa che chi possiede una partecipazione minore possa essere arbitrariamente privilegiato rispetto agli altri soci.

Significa, piuttosto, che la percentuale posseduta rappresenta soltanto uno degli elementi attraverso i quali possono essere definiti gli equilibri societari.

Per questa ragione il momento della costituzione della società, così come quello dell’ingresso di un investitore o della riorganizzazione della compagine sociale, può essere l’occasione per interrogarsi non soltanto su quanto capitale debba possedere ciascun socio, ma anche su quali poteri, responsabilità e tutele debbano accompagnare quella partecipazione.

E soprattutto su una domanda preliminare: quei diritti devono appartenere a quella specifica persona o devono caratterizzare la quota anche quando questa passerà di mano?

È qui che lo statuto della S.r.l. mostra una delle sue caratteristiche più moderne.

Non un documento destinato semplicemente a disciplinare il funzionamento formale della società, ma uno strumento attraverso il quale tradurre in regole giuridiche gli equilibri economici e imprenditoriali concordati tra i soci.

Con l’assistenza del notaio, questi equilibri possono essere progettati tenendo conto della struttura concreta dell’impresa, delle esigenze dei fondatori e degli investitori e dei possibili cambiamenti futuri della compagine sociale.