Modifiche statutarie e assemblee in videoconferenza: proroga fino al 30 settembre 2026 e nuove
semplificazioni

Le modifiche statutarie delle società possono essere deliberate anche mediante assemblee svolte interamente in videoconferenza, senza la presenza fisica dei soci.
Questa possibilità, nata come misura emergenziale, è stata nuovamente prorogata fino al 30 settembre 2026, con una rilevante semplificazione formale: il verbale assembleare può essere sottoscritto dal solo notaio.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la proroga, a quali società si applica e quali modifiche statutarie possono essere deliberate da remoto.

 

Quando servono le modifiche statutarie
Le modifiche statutarie sono necessarie ogni volta che vengono variati elementi essenziali della società, come:

  • denominazione sociale
  • sede
  • oggetto sociale
  • capitale sociale
  • durata
  • regole di amministrazione e governance

Per le società di capitali, tali modifiche richiedono una delibera assembleare straordinaria e la verbalizzazione notarile.

 

Assemblee societarie in videoconferenza: il quadro normativo
La normativa emergenziale ha consentito alle società di:

  • svolgere assemblee esclusivamente da remoto
  • permettere la partecipazione dei soci tramite mezzi di telecomunicazione
  • derogare alle previsioni statutarie, anche quando lo statuto non prevede (o esclude) la modalità a distanza

Questa disciplina, introdotta dall’art. 106 del D.L. 18/2020, è stata più volte prorogata.

 

La proroga fino al 30 settembre 2026
L’ultima proroga ha esteso l’efficacia della disciplina fino al 30 settembre 2026.
Fino a tale data:

  • le assemblee delle società possono svolgersi in videoconferenza o in forma mista
  • la modalità a distanza è ammessa anche in assenza di una previsione statutaria
  • è possibile deliberare anche modifiche statutarie

 

Si tratta quindi di una deroga temporanea al regime ordinario, che amplia notevolmente la flessibilità organizzativa delle società.

 

Verbale sottoscritto dal solo notaio: cosa cambia
Uno degli aspetti più rilevanti della proroga riguarda la forma del verbale assembleare.

Durante il periodo di proroga:

  • il verbale può essere sottoscritto esclusivamente dal notaio
  • non è richiesta la firma del presidente dell’assemblea
  • non è richiesta la firma del segretario
  • non è richiesta la firma dei soci partecipanti

Il notaio attesta:

  • la regolarità della convocazione
  • il corretto svolgimento dell’assemblea
  • la validità della delibera (controllo di legalità)

Questa semplificazione evita le difficoltà operative legate alla raccolta delle firme a distanza.

 

Quali società possono utilizzare la videoconferenza
La disciplina prorogata si applica, in particolare, a:

  • SRL
  • SPA
  • società cooperative

Ed è utilizzabile anche per:

  • assemblee straordinarie
  • assemblee con soci residenti all’estero
  • assemblee totalitarie

 

Quali modifiche statutarie possono essere deliberate da remoto

In assemblea svolta in videoconferenza è possibile deliberare, ad esempio:

  • aumento o riduzione del capitale sociale
  • modifica dell’oggetto sociale
  • proroga della durata della società
  • trasformazioni, fusioni e scissioni
  • modifiche alle regole di governance

Sempre con verbalizzazione notarile e rispetto dei quorum previsti dalla legge.

 

Vantaggi operativi della proroga
✔ eliminazione della presenza fisica dei soci
✔ maggiore rapidità nelle operazioni societarie
✔ semplificazione delle firme
✔ agevole partecipazione di soci geograficamente distanti
✔ continuità operativa anche in contesti complessi

 

Limiti e cautele da considerare
La modalità a distanza non riduce il rigore giuridico delle deliberazioni. Restano fondamentali:

  • corretta convocazione dell’assemblea
  • identificazione certa dei partecipanti
  • rispetto dei quorum deliberativi
  • corretta verbalizzazione

La proroga incide solo sulle modalità, non sulla sostanza delle regole societarie.

 

Cosa succede dopo il 30 settembre 2026

Salvo ulteriori interventi legislativi, dal 1° ottobre 2026:

  • tornerà applicabile il regime ordinario del Codice Civile
  • nelle SPA la partecipazione a distanza sarà possibile solo se prevista dallo statuto
  • nelle SRL sarà ammessa se non espressamente vietata dallo statuto

Per questo motivo, molte società valutano modifiche statutarie preventive per rendere strutturale l’uso della videoconferenza anche oltre la proroga.

 

In sintesi

  • Assemblee e modifiche statutarie possono svolgersi in videoconferenza
  • La disciplina è prorogata fino al 30 settembre 2026
  • Il verbale può essere sottoscritto dal solo notaio
  • La proroga semplifica ma non riduce i controlli di validità
  • Dopo la scadenza si tornerà alle regole ordinarie