- Il punto critico: esiste un trasferimento imponibile?
Quando cambia il trustee, formalmente i beni:
- passano da un soggetto (vecchio trustee)
- a un altro (nuovo trustee)
Ma questo passaggio è solo formale o è un vero trasferimento di ricchezza?
Da qui nascono due teorie contrapposte.
- La tesi della tassazione proporzionale (minoritaria ma rilevante)
Secondo una prima impostazione, il cambio di trustee comporterebbe un trasferimento giuridico di beni e quindi dovrebbe essere tassato in misura proporzionale.
Argomentazioni principali
- Titolarità formale dei beni
- Il trustee è intestatario dei beni
- Il passaggio al nuovo trustee è tecnicamente un trasferimento
- Applicazione dell’imposta proporzionale
- Si configurerebbe un nuovo atto di disposizione
- Anche in assenza di arricchimento finale, si avrebbe un effetto traslativo
- Centralità dell’atto dispositivo
- L’imposta colpisce l’atto, non necessariamente l’arricchimento
Questa tesi è stata, in passato, sostenuta anche in alcune interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto in una fase iniziale di “diffidenza” verso il trust.
Conseguenze pratiche
- applicazione dell’imposta proporzionale (fino all’8%)
- imposte ipotecarie e catastali proporzionali (per immobili)
In sostanza: il cambio trustee verrebbe trattato come un nuovo trasferimento patrimoniale.
- La tesi della tassazione in misura fissa (oggi prevalente)
L’orientamento oggi dominante – sia in dottrina sia in giurisprudenza – è esattamente opposto.
Secondo questa impostazione, il cambio di trustee è:
un atto neutro, privo di effetti traslativi sostanziali
Argomentazioni principali
- Assenza di arricchimento
- Il nuovo trustee non acquisisce un patrimonio proprio
- I beni restano vincolati al trust
- Continuità del vincolo di destinazione
- Il trust non cambia
- Cambia solo il soggetto gestore
- Distinzione tra proprietà formale e sostanziale
- Il trustee ha una titolarità “funzionale”
- Non è un vero beneficiario economico
- Centralità del beneficiario finale
- L’imposizione proporzionale scatta solo quando i beneficiari ricevono i beni
- Il ruolo decisivo della giurisprudenza
La Corte di Cassazione ha progressivamente consolidato la tesi della neutralità fiscale.
Il principio chiave affermato è:
l’imposta proporzionale si applica solo in presenza di un effettivo trasferimento di ricchezza
Quindi:
- non al momento dell’istituzione del trust (in molti casi)
- non durante la sua gestione (incluso il cambio trustee)
- ma al momento dell’attribuzione finale ai beneficiari
- Il vero scontro teorico (semplificato)
Possiamo sintetizzare il contrasto così:
| Tema | Tesi proporzionale | Tesi imposta fissa |
| Natura del trustee | Proprietario pieno | Intestatario funzionale |
| Cambio trustee | Trasferimento di beni | Sostituzione soggettiva |
| Presupposto imposta | Atto giuridico | Arricchimento effettivo |
| Tassazione | Proporzionale | Fissa |
- Posizione attuale dell’Agenzia delle Entrate
Oggi l’Amministrazione finanziaria, anche alla luce della giurisprudenza, tende ad allinearsi alla tesi della neutralità:
- imposta di registro → fissa
- imposte ipotecaria e catastale → fisse
purché:
- non vi siano modifiche ai beneficiari
- non vi sia attribuzione di ricchezza
- Quando la tesi “proporzionale” può riemergere
Attenzione però: la teoria del trasferimento non è del tutto scomparsa.
Può tornare rilevante se il cambio trustee:
- nasconde una riallocazione patrimoniale reale
- coincide con modifiche sostanziali del trust
- è parte di operazioni elusive
In questi casi, l’Amministrazione potrebbe sostenere che:
non si tratta di un mero cambio trustee, ma di un nuovo atto dispositivo
- Conclusione: una questione ancora “concettuale”
Oggi, nella pratica:
prevale la tassazione in misura fissa
il cambio trustee è considerato neutro
Ma sul piano teorico resta un punto fondamentale:
tutto dipende da come si interpreta la natura della proprietà nel trust
- se formale → tassazione proporzionale
- se strumentale → tassazione fissa
Ed è proprio su questo snodo che si è giocata (e in parte si gioca ancora) l’evoluzione della fiscalità del trust in Italia.

