Come costituire una società in Italia con soci stranieri

L’Italia è una meta sempre più attrattiva per investitori e imprenditori stranieri. Costituire una società nel nostro Paese è possibile anche per chi non è cittadino italiano, ma la procedura varia in base alla provenienza dei soci: cittadini UE e cittadini extra UE.

 

1. Forme societarie disponibili

I cittadini stranieri possono costituire qualsiasi tipo di società prevista dal diritto italiano, tra cui:

  • S.r.l. (Società a responsabilità limitata) – la forma più diffusa e flessibile;
  • S.p.A. (Società per azioni) – indicata per progetti di grandi dimensioni;
  • S.n.c. / S.a.s. – società di persone, con maggiore coinvolgimento personale;
  • Startup innovative – con agevolazioni fiscali e amministrative.

 

2. Requisiti generali per la costituzione

Indipendentemente dalla nazionalità, tutti i soci devono:

  • ottenere un codice fiscale italiano;
  • firmare l’atto costitutivo e lo statuto davanti a un notaio;
  • depositare il capitale sociale minimo richiesto, con assegno circolare intestato alla società o bonifico bancario sul conto deposito del notaio o dell’amministratore;
  • aprire partita iva sociale e Pec della società e degli amministratori;
  • iscrivere la società presso il Registro delle Imprese (a cura del notaio);
  • aprire un conto corrente bancario italiano.

 

3. Cittadini dell’Unione Europea

I cittadini di Paesi membri dell’UE godono della libertà di stabilimento garantita dai trattati comunitari.
Possono quindi:

  • costituire o partecipare a società italiane senza permesso di soggiorno;
  • ricoprire cariche sociali (es. amministratore, legale rappresentante) senza ulteriori autorizzazioni;
  • ottenere facilmente il codice fiscale dall’Agenzia delle Entrate o tramite notaio.

In sostanza, i cittadini UE sono equiparati ai cittadini italiani per l’attività d’impresa.

 

4. Cittadini extra UE

Per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, la normativa è più articolata e dipende da due elementi fondamentali:

  1. La presenza o meno di un permesso di soggiorno valido in Italia;
  2. L’esistenza del principio di reciprocità tra l’Italia e il Paese di provenienza.

A. Cittadini extra UE con permesso di soggiorno

Chi possiede un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, studio o imprenditoriali può:

  • costituire o partecipare a una società in Italia;
  • ricoprire cariche sociali;
  • svolgere attività d’impresa regolarmente.

In tal caso, non è necessaria la verifica del principio di reciprocità, poiché la presenza regolare in Italia conferisce parità di trattamento.

B. Cittadini extra UE senza permesso di soggiorno: il principio di reciprocità

Se il socio o investitore non ha un permesso di soggiorno in Italia e risiede all’estero, la possibilità di costituire o partecipare a una società italiana dipende dal principio di reciprocità, previsto dall’art. 16 delle Disposizioni sulla legge in generale (preliminari al Codice Civile).

In pratica:
Un cittadino extra UE può costituire o essere socio di una società italiana solo se un cittadino italiano può fare altrettanto nel suo Paese d’origine.

La verifica della reciprocità spetta al notaio, che consulta il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) o le tabelle ufficiali di reciprocità pubblicate sul sito del Ministero..

Se la reciprocità non è riconosciuta, il cittadino straniero non può assumere la qualifica di socio, né costituire una società in Italia, salvo che ottenga un permesso di soggiorno idoneo.

 

5. Richiesta del codice fiscale per cittadini stranieri

Il codice fiscale è indispensabile per:

  • firmare l’atto costitutivo;
  • aprire un conto bancario;
  • adempiere agli obblighi fiscali e societari.

Modalità di rilascio:

  • In Italia: presso l’Agenzia delle Entrate (presentando passaporto o documento valido);
  • All’estero: presso il consolato o ambasciata italiana competente;
  • Tramite notaio: il professionista può richiederlo per conto del socio.

Anche i non residenti (UE o extra UE) possono ottenere un codice fiscale, necessario ma non sufficiente per costituire una società in assenza di reciprocità.

 

6. Documenti necessari

Per la costituzione, i soci stranieri devono fornire:

  • documento d’identità o passaporto;
  • codice fiscale italiano;
  • permesso di soggiorno (se presente);

 

7. Costi e tempistiche indicative

  • Costi notarili e amministrativi: circa 2.000 euro;
  • Capitale sociale minimo: da 1 € a 10.000 €;
  • Tempi medi: 7–15 giorni lavorativi.

 

8. Conclusione

In sintesi:

  • I cittadini UE possono costituire società in Italia senza limitazioni.
  • I cittadini extra UE con permesso di soggiorno hanno pari diritti rispetto agli italiani.
  • I cittadini extra UE senza permesso devono rispettare il principio di reciprocità, verificato dal notaio.

Questo meccanismo assicura equilibrio tra la libertà d’impresa e la tutela della sovranità economica reciproca tra gli Stati.

 

9. Esempi pratici di Paesi extra UE e principio di reciprocità

Il principio di reciprocità varia sensibilmente a seconda del Paese di provenienza.
Ecco la situazione aggiornata per alcuni Paesi rilevanti (fonte: MAECI, aggiornamenti 2024):