LA RINUNZIA ALL’EREDITA’
NOZIONE
L’apertura della successione determina i fenomeni della vocazione e della delazione dell’eredità. Quest’ultima comporta il sorgere di una serie di poteri in favore del chiamato, il principale dei quali consiste nel diritto di accettare l’eredità.
La dottrina qualifica il diritto di accettare l’eredità come un diritto potestativo, il quale può essere esercitato mediante l’atto di accettazione dell’eredità oppure essere dismesso a seguito della rinuncia all’eredità da parte del delato.
La rinuncia all’eredità non comporta anche la rinuncia dei legati, poiché le qualità di erede e di legatario sono distinte e separate e, pertanto, del tutto indipendenti tra di loro.
Le ragioni che spingono il chiamato a rinunciare all’eredità possono essere varie, ma sono soprattutto di natura economica o morale.
NATURA GIURIDICA
Con riferimento alla natura giuridica, in dottrina si discute se si possa trattare di una rinunzia vera e propria.
Secondo un primo orientamento, sostenuto anche dalla Cassazione, si tratterebbe di un rifiuto impeditivo, in quanto il chiamato non dismette, ma respinge i diritti che gli vengono offerti ed è concepibile solo in relazione ad un diritto già acquisito.
La dottrina prevalente, tuttavia, sostiene la tesi della cd. rinuncia abdicativa, ovvero dell’esistenza di un negozio giuridico di rinunzia con un preciso oggetto, l’accettazione dell’eredità, definito dal legislatore come un vero e proprio diritto.
Pertanto, secondo tale impostazione, oggetto della rinunzia non sarebbe il patrimonio ereditario del de cuius, il quale non è ancora entrato nella sfera giuridica del chiamato, bensì il diritto di accettare l’eredità, che sorge con l’apertura della successione.
La rinunzia all’eredità si configura, dunque, come un negozio giuridico con il quale il chiamato dismette il diritto di accettare l’eredità senza trasferirlo ad altri.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA RINUNZIA ALL’EREDITA’
La rinunzia all’eredità presenta le seguenti caratteristiche:
- È un negozio giuridico unilaterale, in quanto il chiamato dismette il diritto di accettare l’eredità senza il bisogno della partecipazione di altri soggetti;
- E’ un negozio tra vivi, poiché produce i suoi effetti quando il soggetto che lo compie è in vita;
- È un negozio formale, perché deve essere fatto nelle forme previste dall’art. 519 codice civile;
- È un negozio neutro, in quanto non si qualifica né come oneroso, né come gratuito;
- È un negozio limitatamente revocabile, in quanto la revoca non è consentita in ogni tempo, ma solo finché la quota ereditaria non sia stata acquisita da altri o non sia decorso il tempo necessario per l’accettazione (dieci anni);
- È un actus legitimus, in quanto non tollera l’apposizione di elementi accidentali, tanto che l’art. 520 codice civile sancisce la nullità della rinunzia sottoposta a condizione o a termine;
- È un atto di straordinaria amministrazione;
- Non è un negozio personalissimo, in quanto è consentita anche la rappresentanza legale ai sensi degli artt. 320 e 374 codice civile;
- Non è un negozio recettizio, perché la sua efficacia non è diretta a soggetti determinati, anche se possono essere individuati coloro che possono essere avvantaggiati.
COME SI EFFETTUA LA RINUNZIA ALL’EREDITA’?
La rinuncia all’eredità è un atto formale con cui un chiamato dichiara di non voler accettare l’eredità del defunto, e deve essere fatta davanti a un Notaio o al cancelliere del Tribunale del circondario dove il defunto aveva l’ultimo domicilio.
Sarà necessario presentare il certificato di morte, i propri documenti d’identità, e il codice fiscale del defunto.
La rinuncia comporta alcuni costi, tra cui:
- Il pagamento del bollo.
- Il versamento di € 200,00 per l’imposta di registro;
- Eventuali diritti di copia per le autentiche.
EFFETTI E FACOLTA’ DI REVOCA DELLA RINUNZIA ALL’EREDITA’
Questo atto è necessario se l’eredità è gravata da debiti e comporta che il rinunciante non diventi erede e non sia responsabile dei debiti ereditari. La dichiarazione deve essere espressa, non può essere parziale o condizionata, e può essere revocata entro dieci anni se altri non hanno ancora accettato l’eredità.
Il rinunciante perde qualsiasi diritto sui beni ereditari e la quota.

