I DIRITTI SPETTANTI AL CONIUGE EX ART. 540, 2° COMMA, CODICE CIVILE
FONDAMENTO NORMATIVO E NOZIONE GENERALE
L’art 540 2° comma codice civile riserva al coniuge superstite del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, ancorché concorra con altri potenziali eredi.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora non sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente dei figli.
Con l’attribuzione di predetti diritti, il legislatore ha inteso tutelare non solo l’interesse economico del coniuge superstite a disporre di un alloggio, ma anche un interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e di consuetudine con la casa familiare, oltre che al mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbols cui ha goduto durante il matrimonio.
NATURA GIURIDICA DI TALI DIRITTI
Con riferimento alla natura giuridica, in dottrina ed in giurisprudenza si sono contese il campo due tesi, per quanto riguarda la successione testamentaria.
Secondo la tesi minoritaria, i diritti ex art. 540, 2° comma, codice civile sono diritti che spettano al coniuge superstite a titolo di eredità.
Tuttavia, secondo la dottrina prevalente sono legati ex lege, ovvero delle vocazioni anomale, che come tali spettano al coniuge indipendentemente se istituito erede o meno.
Ma questo vale anche per la successione legittima? Non c’è dubbio che l’art. 540, 2° comma, codice civile si applichi anche alla successione legittima. Tuttavia, in questo caso, ci si chiede se tali diritti spettano in più rispetto alla legittima o sono ricompresi? Secondo parte della dottrina, essi sono un quid plus rispetto alla quota di riserva, secondo altra parte, invece, sono da ricomprendersi in essa.
La questione è stata risolta dalla Cassazione, che con un’importante sentenza a Sezioni Unite del 2013 ha definito la distinzione tra tutela quantitativa e tutela qualitativa.
Il 2° comma dell’art. 540 codice civile individua qualcosa in più a cui ha diritto il coniuge, tanto è vero che tali diritti gravano sulla disponibile e non sulla quota di riserva.
Il coniuge, quindi, ha una doppia riserva: la riserva quantitativa, avente ad oggetto la quota di legittima e la riserva qualitativa, avente ad oggetto i diritti dell’art. 540, 2° comma, codice civile. Tale norma opera sia con riferimento alla successione testamentaria, in quanto il coniuge ha diritto sia alla quota di legittima che, ai diritti di cui all’art. 540, 2° comma, codice civile, sia alla successione legittima, poiché nella quota che spetta al coniuge non sono compresi i diritti ex art. 540, 2° comma, codice civile, che spettano in via aggiuntiva allo stesso. Il coniuge deve ricevere sempre questi diritti unitamente alla quota di legittima.
I DIRITTI EX ART. 540, 2° COMMA, CODICE CIVILE SONO TACITABILI CON IL LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA?
In dottrina ed in giurisprudenza ci si è posti la seguente questione: i diritti dell’art. 540, 2° comma, codice civile sono tacitabili?
Su questa questione si sono formati tre diversi orientamenti:
Tesi 1: sostenuta da Mengoni, il quale propende per il sì, il legato in sostituzione di legittima può riguardare sia la quota di legittima che i diritti ex art. 540, 2° comma, codice civile;
Tesi 2: la dottrina prevalente sostiene che, il legato in sostituzione di legittima può riguardare solo la quota di riserva e non può riguardare i diritti del 540, 2° comma, codice civile, perché essi sono diritti indisponibili, partono ex lege e sono disponibili solo per il coniuge che può sempre rinunciarvi. Pertanto, si può prevedere il legato in sostituzione di legittima sotto la condizione sospensiva che rinunci ai diritti sulla casa familiare e poi posso legare la casa familiare a un altro soggetto (Il coniuge con atto inter vivos rinuncerà a tali diritti);
Tesi 3: si può prevedere un legato in sostituzione di legittima “tacitativo” anche dei diritti di cui all’art. 540 2° comma, codice civile. Tuttavia, se il coniuge non rifiuta quel legato emerge una volontà implicita di rinunciare a quei diritti con stabilità, ma se il coniuge rinuncia al legato sostitutivo, i diritti in questione sorgono ex lege e il coniuge dovrà agire in riduzione solo per ottenere la quota di riserva.
PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELL’ART. 540, 2° COMMA, CODICE CIVILE
Affinchè trovi applicazione l’art. 540, 2° comma, codice civile in favore del coniuge, occorre che sussistano tre presupposti:
- Soggettivo: il legatario deve essere coniuge (in cui si ricomprende anche il coniuge separato senza addebito;
- Oggettivo: la residenza familiare è quella in cui i coniugi vivevano stabilmente e nel caso di più case si deve individuare con criteri oggettivi, nonostante alcuni abbiano sostenuto la possibilità di avere più case familiari e quindi più diritti ex art. 540, 2° comma, codice civile;
- Giuridico: l’abitazione deve essere di proprietà del de cuius o comune.
Nel caso in cui una quota di proprietà appartenga a terzi sorgono dei problemi, pertanto, anche su tale questione i sono formati diversi orientamenti interpretativi:
- secondo Mengoni, i diritti sorgerebbero comunque per evitare limitazione a quanto spettante al coniuge e perchè altrimenti sarebbe troppo facile escluderlo dalla successione; tali diritti sorgono comunque, ma solo sulla quota del coniuge che è morto;
- secondo la Cassazione, i diritti del coniuge si convertono in equivalente monetario nel momento in cui l’immobile verrà assegnato a un condividente o venduto;
- secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, in questo caso non sorgono i diritti del coniuge, poiché manca uno dei presupposti applicativi, ovvero quello oggettivo. Per residenza familiare si deve intendere solo quando è “in comproprietà tra i soli coniugi”.
CONTRASTI INTERPRETATIVI SUL CONCETTO DI “RESIDENZA FAMILIARE” IN CASO DI SEPARAZIONE SENZA ADDEBITO
Abbiamo appena detto che i diritti oggetto della presente analisi sorgono anche in favore del coniuge separato o consensualmente oppure giudizialmente, ma a cui non deve essere stata addebitata la separazione.
Tuttavia, in dottrina ed in giurisprudenza sono sorte delle questioni sulla corretta interpretazione, in tali casi, del concetto di “residenza familiare”.
Secondo l’orientamento sostenuto dalle sentenze della Cassazione risalenti al periodo tra il 2014 e il 2019, ai poteva parlare in questi termini, solo nel caso in cui entrambi i coniugi continuassero a vivere nella stessa casa anche dopo la separazione, ovvero in mancanza di una cd. separazione di fatto.
Con la pronuncia di una recente sentenza del 2023, l’orientamento della Cassazione è leggermente cambiato, asserendo che è possibile attribuire al coniuge separato tali diritti, ma dopo la separazione di diritto non è più possibile parlare di “residenza familiare” bensì di “residenza comune”.
In conclusione, si può affermare che attualmente la questione non ha ancora trovato una soluzione definitiva, in assenza anche di una pronuncia a Sezioni Unite. Pertanto, si possono riscontrare due orientamenti:
Tesi 1: più legata alla ratio normativa dell’art. 540, 2° comma, codice civile, la quale attribuisce tali diritti anche al coniuge separato nei casi di cui all’art. 548, 2° comma, codice civile, al fine di consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio. In questi casi succede o che l’altro per sua scelta ha abbandonato la vecchia casa o perché ad esso spettano in quanto assegnatario di diritto della casa familiare (es. coniuge affidatario dei figli minori);
Tesi 2: sostenuta da Mengoni, la quale asserisce che anche la coniuge separato spettano tali diritti, purché abbia continuato a vivere nella vecchia casa che condivideva con l’altro durante il matrimonio anche dopo la separazione. Secondo questa tesi è sufficiente, infatti, che sia rimasto intatto un “legame” tra l’ex coppia di coniugi e la casa coniugale.

